Caldo sul lavoro in Sardegna 2026: obblighi, divieti e misure di protezione
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Lavorare all’aperto durante le giornate più calde può esporre i lavoratori a stress termico, disidratazione, esaurimento da calore e, nei casi più gravi, colpo di calore. In Sardegna, dove molte attività agricole, edili e impiantistiche si svolgono sotto il sole, il rischio non può essere considerato un semplice disagio stagionale.
Per l’estate 2026, la Regione Autonoma della Sardegna ha adottato una nuova misura specifica. L’Ordinanza della Presidente della Regione n. 3 del 17 giugno 2026 vieta, in determinate condizioni, il lavoro con esposizione prolungata al sole nelle ore più critiche della giornata. Il provvedimento si inserisce nel più ampio obbligo del datore di lavoro di valutare e gestire il rischio derivante da temperature elevate e radiazione solare.

Cosa prevede l’Ordinanza della Regione Sardegna del 2026
L’ordinanza è efficace dal momento della sua adozione e fino al 31 agosto 2026. Si applica sull’intero territorio regionale alle attività svolte nei settori:
agricolo e florovivaistico;
edilizio e impiantistico.
Nei giorni interessati dal provvedimento, è vietato svolgere attività lavorative con esposizione prolungata al sole dalle 12:30 alle 16:00. Il divieto, tuttavia, non scatta automaticamente ogni giorno: si applica esclusivamente quando la mappa previsionale Worklimate riferita alle ore 12 segnala un livello di rischio “ALTO” per il lavoro al sole con attività fisica intensa.
Il datore di lavoro deve quindi verificare quotidianamente la previsione relativa alla zona in cui viene svolta l’attività. Non è sufficiente basarsi sulla temperatura indicata dalle comuni applicazioni meteo, perché il rischio professionale dipende anche da umidità, esposizione solare, intensità dello sforzo fisico e condizioni operative.
Worklimate: perché deve essere controllato ogni giorno
Il sistema Worklimate è stato sviluppato nell’ambito di un progetto coordinato dal Consiglio nazionale delle ricerche e dall’INAIL. Fornisce mappe previsionali specifiche per il rischio da caldo nei luoghi di lavoro e permette di distinguere tra differenti scenari di esposizione e intensità dell’attività fisica.
Per applicare correttamente l’ordinanza sarda, il riferimento è la mappa prevista dal provvedimento per il lavoro al sole con attività fisica alta, riferita alle ore 12.
Questa verifica dovrebbe essere inserita all’interno dell’organizzazione quotidiana del lavoro. Chi pianifica turni, squadre e cantieri deve conoscere il livello di rischio prima di assegnare le attività, documentando possibilmente il controllo effettuato e le conseguenti decisioni organizzative.
Il divieto non sostituisce la valutazione del rischio
L’ordinanza introduce una misura straordinaria per le giornate più critiche, ma non sostituisce gli obblighi ordinari previsti dal D.Lgs. 81/2008. Il rischio da caldo e da esposizione alla radiazione solare deve essere valutato considerando il lavoro realmente svolto. Devono essere analizzati l’ambiente, gli orari, lo sforzo fisico richiesto, gli indumenti e i DPI utilizzati, la durata dell’esposizione, la possibilità di accedere a zone d’ombra e le condizioni individuali dei lavoratori.
La Regione Sardegna aveva già recepito nel 2025 le Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare, applicabili sia alle attività all’aperto sia agli ambienti chiusi nei quali possono verificarsi condizioni di stress termico. Le linee richiamano strumenti tecnici come Heat Index, WBGT e PHS e indicano misure organizzative, tecniche, formative e sanitarie da adottare in funzione della valutazione effettuata.
Questo significa che anche nei giorni in cui Worklimate non segnala rischio alto, oppure nei settori non direttamente interessati dal divieto regionale, il datore di lavoro deve comunque proteggere i lavoratori quando le condizioni operative possono determinare un’esposizione pericolosa.
Le misure di prevenzione e protezione contro il caldo
Una gestione efficace del rischio non può limitarsi alla distribuzione di acqua o alla generica raccomandazione di fare attenzione. Le misure devono essere pianificate prima dell’inizio delle attività e adattate alle condizioni della giornata.
Tra gli interventi principali rientrano:
programmare i lavori più pesanti nelle ore più fresche e ridurre o sospendere le attività nelle fasce più critiche;
prevedere pause frequenti in aree ombreggiate, fresche o climatizzate, con una durata coerente con il livello di rischio;
mettere a disposizione acqua fresca in quantità adeguata e incoraggiare un’idratazione regolare, senza attendere la comparsa della sete;
organizzare turnazioni, limitare il lavoro isolato e garantire un controllo reciproco tra i componenti della squadra;
favorire un periodo graduale di acclimatamento, soprattutto per i nuovi assunti, per chi rientra dopo un’assenza o per chi non è abituato a lavorare al caldo;
utilizzare abbigliamento adeguato e dispositivi di protezione compatibili con il rischio, tenendo conto anche della radiazione ultravioletta;
formare i lavoratori sui primi sintomi delle patologie da calore e sulle procedure da seguire in caso di emergenza.
Queste misure sono coerenti con le indicazioni recepite dalla Regione, che richiamano la limitazione dell’esposizione nelle ore più calde, le rotazioni, le pause in zone fresche, l’acqua disponibile, l’acclimatamento, il vestiario idoneo e l’informazione dei lavoratori.
DPI contro il caldo: utili, ma non sufficienti da soli
I dispositivi di protezione individuale possono contribuire a contenere alcuni rischi, ma non devono diventare l’unica misura adottata. Copricapo con protezione della nuca, occhiali con adeguata protezione dai raggi ultravioletti, indumenti leggeri e traspiranti compatibili con la mansione, creme solari e, nei contesti appropriati, dispositivi refrigeranti possono migliorare la protezione individuale.
La scelta, tuttavia, deve considerare anche gli altri rischi presenti. In un cantiere, ad esempio, non è possibile sostituire arbitrariamente un indumento ad alta visibilità o un casco di protezione con capi più leggeri che non possiedano le caratteristiche richieste.
Occorre inoltre verificare che i DPI stessi non aumentino il carico termico. Tute impermeabili, indumenti protettivi, maschere e altri dispositivi possono ostacolare la dispersione del calore corporeo e richiedere pause più frequenti o una diversa organizzazione del lavoro.
Formazione e riconoscimento dei sintomi
Il lavoratore deve essere messo nelle condizioni di riconoscere rapidamente i segnali di un possibile malore da caldo. Crampi, mal di testa, nausea, vertigini, debolezza, confusione, perdita di coordinazione e temperatura corporea elevata non devono essere sottovalutati. In presenza di sintomi importanti, il lavoratore deve essere trasferito in una zona fresca e devono essere attivate tempestivamente le procedure di primo soccorso.
La confusione mentale, il disorientamento o la perdita di coscienza possono indicare una situazione grave. In questi casi è necessario contattare immediatamente i servizi di emergenza, senza lasciare sola la persona colpita.
Le procedure devono essere definite prima dell’emergenza: la squadra deve sapere chi avvisare, dove accompagnare il lavoratore, come richiedere soccorso e come permettere ai sanitari di raggiungere rapidamente il luogo di lavoro.
L’importanza del medico competente
La valutazione del rischio caldo deve considerare anche le condizioni individuali che possono rendere alcuni lavoratori maggiormente vulnerabili. Età, patologie cardiovascolari, respiratorie o metaboliche, assunzione di determinati farmaci e precedenti episodi di malore possono influire sulla capacità di tollerare temperature elevate.
Sulla base della valutazione dei rischi, il medico competente svolge la sorveglianza sanitaria e valuta l’idoneità alla mansione, con particolare attenzione ai soggetti più suscettibili.
Il datore di lavoro non deve raccogliere direttamente informazioni sanitarie non necessarie, ma deve collaborare con il medico competente affinché le condizioni di particolare sensibilità siano gestite correttamente e nel rispetto della riservatezza.
Le attività escluse dal divieto
L’ordinanza prevede un’esenzione per le attività di pubblica utilità, protezione civile o salvaguardia della pubblica incolumità svolte da pubbliche amministrazioni, concessionari di pubblico servizio e loro appaltatori. Tra le attività indicate rientrano anche quelle dell’Agenzia FoReSTAS collegate al presidio, controllo e vigilanza del territorio.
L’esenzione non significa, però, che tali lavorazioni possano essere svolte senza cautele. Il datore di lavoro deve adottare misure organizzative e operative idonee a riportare il rischio di esposizione alle alte temperature a un livello accettabile, secondo la valutazione prevista dal D.Lgs. 81/2008.
Cosa rischia chi non rispetta l’ordinanza
La mancata osservanza degli obblighi previsti dall’Ordinanza n. 3/2026 comporta, salvo che il fatto costituisca un reato più grave, l’applicazione delle conseguenze sanzionatorie previste dall’articolo 650 del Codice penale.
Al di là della sanzione collegata al provvedimento regionale, un’organizzazione inadeguata può determinare ulteriori responsabilità qualora un lavoratore subisca un infortunio o un danno alla salute riconducibile all’esposizione al caldo.
Per questo la verifica di Worklimate non deve essere considerata un adempimento isolato. Deve essere collegata al DVR, alle procedure operative, alla formazione, alla sorveglianza sanitaria e alla gestione delle emergenze.
Come preparare l’azienda per l’estate 2026
Il momento corretto per predisporre le misure contro il caldo è prima dell’arrivo delle giornate più critiche. Ogni azienda dovrebbe verificare se il DVR considera adeguatamente il rischio microclimatico e la radiazione solare, individuare le mansioni più esposte, definire chi controlla le previsioni Worklimate e stabilire in anticipo come modificare turni, orari e attività.
È inoltre utile predisporre una procedura scritta che indichi le misure da adottare per i diversi livelli di rischio, i segnali da riconoscere, i soggetti incaricati e le modalità di intervento in caso di malore.
Una consulenza specializzata consente di trasformare indicazioni generali in misure realmente applicabili all’impresa, evitando soluzioni standard che non tengono conto del settore, del territorio e delle attività effettivamente svolte.

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Domande frequenti sul rischio caldo in Sardegna nel 2026
Quali settori sono interessati dal divieto regionale?
L’Ordinanza n. 3 del 17 giugno 2026 riguarda i lavori con esposizione prolungata al sole nei settori agricolo, florovivaistico, edilizio e impiantistico, su tutto il territorio della Sardegna.
In quali orari è vietato lavorare?
Il divieto si applica dalle 12:30 alle 16:00, fino al 31 agosto 2026, ma soltanto nei giorni in cui la mappa Worklimate delle ore 12 segnala un rischio “ALTO” per il lavoro al sole con attività fisica alta.
Se Worklimate non segnala rischio alto, non serve adottare misure?
No. L’assenza del livello alto esclude il divieto specifico previsto dall’ordinanza, ma non elimina l’obbligo di valutare il rischio da caldo e adottare misure adeguate in base alle condizioni reali di lavoro.
L’ordinanza riguarda anche il lavoro al chiuso?
Il divieto regionale si riferisce alle attività con esposizione prolungata al sole nei settori indicati. Il rischio da caldo deve però essere valutato anche negli ambienti chiusi, come capannoni, cucine, lavanderie, serre e locali con impianti che generano calore, secondo il D.Lgs. 81/2008 e le linee di indirizzo recepite dalla Regione Sardegna.
Quali documenti aziendali devono essere aggiornati?
In base all’esito della valutazione, può essere necessario aggiornare il DVR, le procedure di lavoro, il piano di emergenza, le istruzioni operative e il programma di informazione e formazione. La documentazione deve riflettere le misure concretamente adottate.




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